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Misura del gas

I dati di misura delle quantità di gas transitate presso i punti di consegna e riconsegna sono necessari per l'esecuzione di attività quali il bilanciamento della rete, la comunicazione dei verbali di misura agli utenti e alle società di distribuzione, l'esecuzione degli adempimenti fiscali e il calcolo della fatturazione.

I volumi di gas sono sempre espressi in Sm³(Standard metri cubi); le condizioni di riferimento di temperatura e pressione sono pari a, rispettivamente, 288,15 K (15° C) e 101,325 kPa.

In base alle tipologie di punti sono installati, oltre ai sistemi di misura, correttori automatici di volumi, spesso correlati da sistema di telelettura per la raccolta e gestione giornaliera dei dati (vedi area tecnica).

L'utente ha la facoltà di inoltrare una richiesta di verifica dei dati di misura verbalizzati tramite il modulo E37MOD01

Con riferimento alla normativa vigente,

  • la responsabilità dell'attività di metering è attribuita come di seguito indicato:
    • al titolare dell'impresa con riferimento agli impianti di distribuzione;
    • all'impresa di trasporto sottesa con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di trasporto;
    • all'impresa di trasporto con riferimento ai punti di riconsegna ai clienti finali allacciati alla rete di trasporto.
  • Il soggetto responsabile dell'attività di meter reading è l'impresa maggiore di trasporto.


I titolari degli impianti di misura sono tenuri a fornire le informazioni e a garantire l'accesso ai propri impianti all'impresa maggiore di trasporto e a Retragas.

L'impresa maggiore di trasporto è responsabile della vigilanza e del coordinamento dei soggetti responsabili individuati sopra e :

  1. propone il piano di adeguamento degli impianti esistenti sulla base delle caratteristiche funzionali e prestazionali minime dei sistemi di misura definite anche in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legge n. 135/09:
  2. definisce un protocollo per la regolazione dei flussi informativi con i soggetti respondabili di cui sopra, nonchè delle caratteristiche tecniche dei sistemi informativi a tal fine necessari;
  3. definisce le procedure con le quali i titolari degli impianti di misura rendono accessibili gli impianti ai soggetti responsabili di cui sopra, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.
     

In caso di inadempimento al piano di adeguamento e di manutenzione predisposto, l'impresa maggiore di trasporto si sostituisce per tutte le obbligazioni sopra citate al soggetto respondabile indicato, anche mediante la duplicazione dell'impianto di misura.

 

Termini e definizioni

 

 

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